Il Decreto Legislativo 81/08 prevede che il Datore di lavoro organizzi all’interno dell’azienda, il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), con la possibilità, per integrare l’azione di prevenzione e protezione, di avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie.
A tale scopo il datore di lavoro deve designare, per l’espletamento dei compiti di cui all’art.9 del Decreto, una o più persone da lui dipendenti, tra cui il Responsabile del Servizio in possesso dei requisiti professionali e formativi previsti dal D.Lgs.195/2003.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione, sotto il coordinamento del Responsabile, svolge funzioni di supporto per il Datore di lavoro in merito a :
§ individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;.
§ elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale , nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
§ elaborazione delle procedure di sicurezza;
§ proposte di programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;
§ partecipazione alle consultazioni annuali in materia di tutela della salute e della sicurezza di cui all’art.11;
§ fornire ai lavoratori, su incarico del D.L., le informazioni
Il ruolo di responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione può essere svolto direttamente dal datore di lavoro, nel caso in cui in azienda ci siano meno di 30 dip.
La mancata designazione del Responsabile del servizio prevenzione e protezione comporta sanzioni penali (arresto fino a sei mesi) e pecuniarie (fino a 4.200,00 euro) a carico dell’amministratore