WHAT | Il 15/05/2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 contenente misure per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro che ha sostituito ed abrogato le precedenti norme in materia di sicurezza. |
WHY | Le aziende di ogni dimensione, operanti in qualsiasi settore di attività e che hanno almeno un dipendente sono soggette all’adeguamento al D.lgs 81/08, il titolare deve valutare il rischio a cui sono sottoposti i propri dipendenti e abbattere i rischi e le probabilità affinché avvenga un infortunio. |
HOW | ElleRomano basandosi su un esperienza decennale nei diversi settori di operatività (industria e servizi) e grazie ad un continuo aggiornamento normativo, si propone come partner ideale per le aziende nella individuazione e valutazione dei rischi, al fine di proporre adeguati interventi di adeguamento e fornire a tutte le parti in causa (preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori), adeguata formazione sul tema. L’azienda che si avvale della consulenza ElleRomano avrà continua assistenza nelle seguenti attività: § predisposizione del documento di valutazione dei rischi e manuale di corretta prassi, di cui fanno parte integrante l’organizzazione delle misure di evacuazione antincendio (D.M.10/03/98) e primo soccorso (D.M.388/03), la valutazione del rischio chimico, nonché le eventuali indagini ambientali (microclima, illuminazione), la valutazione dei rischi da esposizione a rumore ed a vibrazioni. § nomina del medico competente (specialista in medicina del lavoro) per la sorveglianza sanitaria e le visite mediche preventive e periodiche per i dipendenti esposti a rischi professionali. § Nomina e formazione Responsabile per la sicurezza dei lavoratori § Nomina e formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza § Nomina e formazione degli addetti alla prevenzione incendi (D.M.10/03/1998) § Nomina e formazione degli addetti al primo soccorso aziendale (D.M.388/2003) § Formazione, fatta da un ente bilaterale, del personale sui rischi e le misure di prevenzione da adottare (art. 37) § riunione (almeno annuale) con redazione del verbale e coinvolgimento delle parti interessate (datore di lavoro, rappresentante dei lavoratori, medico) § predisposizione del Piano Operativo di sicurezza per lavori in appalto/ subappalto |
“Non c’è nulla di immutabile,
tranne l’esigenza di cambiare”
Eraclito